DPCM 03/12/2020 – Limitazioni all’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari

DPCM 03/12/2020 – Limitazioni all’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari

Il nuovo DPCM del 03/12/2020, in vigore dal 04/12/2020 al 06/01/2021, che di fatto ha inasprito la normativa riguardante “le misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale”, non ha modificato l’articolo inerente le “Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero” apportando però una importante variazione dell’elenco dei paesi, eliminando di fatto l’elenco F*, quello che proibiva l’accesso nel territorio italiano per i residenti o soggiornanti di determinati paesi:

*Elenco F
A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.
A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro.
A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia.

Se ne deduce che tali paesi, ove non presenti negli elenchi A, B, C, D si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 6 del presente DPCM, entrando di fatto nell’elenco E.
I cittadini che sono residenti ovvero hanno soggiornato nei paesi facenti parte dell’elenco E, possono fare ingresso in Italia nei seguenti casi: (vedi articolo 6 DPCM 03/12/2020 completo)

  • esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza;
  • esigenze di salute;
  • esigenze di studio;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • se cittadini dell’UE, Stati Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano ed i loro familiari**
  • se extracomunitari, ma in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo ed i loro familiari**
  • se extracomunitari, allo scopo di raggiungere un cittadino soggiornante in Italia con il quale si abbia una comprovata e stabile relazione affettiva.

I cittadini che hanno diritto all’ingresso in Italia, devono comunque attenersi ai disposti degli:

  • Art. 7 Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
  • Art. 8 Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero del presente DPCM

Premesso tutto ciò è consigliabile:

  • verificare anche le varie limitazioni previste dagli altri paesi all’estero; non è detto che, anche per i cittadini extracomunitari a cui è consentito l’ingresso nel territorio italiano, sia consentita l’uscita dal paese di residenza.
  • verificare le eventuali nuove ordinanze del Ministero della Salute che possano variare gli elenchi dei paesi o le disposizioni come indicato al comma 2 dell’articolo 6 del presente DPCM
  • verificare presso l’Ambasciata/Consolato d’Italia competente al rilascio del visto (quella che si trova ubicata nel paese di residenza del cittadino extracomunitario richiedente il visto) se sono state recepite le normative di cui al DPCM 03.12.2020 e se, considerando le restrizioni
    locali, le pratiche di visto sono processate.

 

** Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 – definizioni di familiari

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «cittadino dell’Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2) «familiare»:

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.  

Articolo 3 Aventi diritto

  1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
  2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 

Testo completo del DPCM:
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20201203.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20201203_allegati.pdf

Per verificare aggiornamenti, scaricare il modello di autocertificazione:
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Aggiornamenti sulla situazione globale:
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

 

Estratto del DPCM 03.12.2020

Art. 6
Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1: a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
2. Nelle more dell’adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all’allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Allegato 20 al DPCM 03.12.2020

Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B
Fino al 9 dicembre 2020
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
A decorrere dal 10 dicembre 2020
Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

Elenco C
Fino al 9 dicembre 2020
Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).
A decorrere dal 10 dicembre 2020
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D
Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco