Assicurazione sanitaria iscrizione anagrafica cittadini comunitari.
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (art.7, comma 1, lettera b), ha previsto che i cittadini dell’Unione Europea, Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi debbano iscriversi all’anagrafe della popolazione residente presso il Comune.
In quella sede dovranno dichiarare il luogo in cui dimorano e presentare, oltre al documento d’identità, i documenti che dimostrano il loro diritto a soggiornare in Italia:
- i lavoratori dovranno esibire la documentazione attestante lo svolgimento di un’attività lavorativa;
- coloro che non lavorano dovranno dichiarare di possedere le risorse economiche sufficienti al soggiorno ed esibire una assicurazione sanitaria valida ai fini dell’iscrizione anagrafica;
- gli studenti dovranno dimostrare di seguire un corso di studi, oltre a dichiarare il possesso delle risorse economiche per il soggiorno ed esibire la polizza di copertura sanitaria.
L’assicurazione sanitaria che offriamo ottempera a questa disposizione. Prevede la validità territoriale per la Repubblica Italiana ed un massimale di 80.000 € per il rimborso delle spese di ricovero ospedaliero d’urgenza a seguito di infortuni o malattie impreviste. L’assicurazione sanitaria ha una durata annuale e cessazione automatica alla scadenza, senza obbligo di disdetta.
I familiari, a loro volta cittadini dell’Unione Europea, Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino, dovranno documentare il rapporto di parentela.
Il Comune al momento della richiesta d’iscrizione rilascia agli interessati un documento che attesta l’avvio del procedimento d’iscrizione, e alla sua conclusione rilascia un attestato d’iscrizione anagrafica.
Dopo cinque anni di soggiorno è possibile chiedere al comune l’attestazione di soggiorno permanente.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.