Visto per studio, le garanzie economiche possono essere prestate anche da soggetti terzi

Visto per studio, le garanzie economiche possono essere prestate anche da soggetti terzi

Il 20 luglio 2021, sul sito integrazionemigranti.gov.it , è stata pubblicata una news che conferma la validità delle garanzie economiche (es: fideiussioni) prestate da soggetti terzi (es: società finanziarie).

Riportiamo il testo integrale della news:

Ordinanza del T.A.R. Lazio, del 4 giugno 2021

Ad un primo sommario esame, appare in contrasto con il Testo Unico Immigrazione la Circolare del Miur, anno accademico 2020/2021, laddove prevede che i mezzi economici di sussistenza necessari per ottenere il visto “debbano essere comprovati mediante garanzie economiche personali o dei genitori”, escludendo espressamente l’esibizione di fidejussioni bancarie e garanzie fornite da terze persone.
Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con un’ordinanza cautelare adottata il 4 giugno scorso, su ricorso presentato avverso un provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio, motivato sul cd. rischio migratorio, non avendo dimostrato l’istante di possedere adeguati mezzi economici propri.

Ad avviso dei giudici, la circolare del MIUR in base alla quale non sarebbero valutabili le garanzie prestate da soggetti terzi appare, prima facie, essere in contrasto con la fonte normativa gerarchicamente sovraordinata, ovvero l’art. 4, comma 3, T.U. immigrazione (che rinvia, per la definizione dei mezzi di sussistenza, alla direttiva del Ministero dell’Interno), e l’art. 39 comma 3, lett. a, T.U. immigrazione (che rimette al Regolamento di attuazione la disciplina degli “adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero).

Tali norme, osservano i giudici, fanno espresso riferimento alle garanzie economiche prestate “da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato”e non richiedono alcuna limitazione correlata allo stretto rapporto di parentela.”

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