DPCM 03/11/2020 – Limitazioni all’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari

DPCM 03/11/2020 – Limitazioni all’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari

*** SUPERATO DA DPCM 03/12/2020 (leggi) ***

Il nuovo DPCM del 03/11/2020, in vigore dal 06/11/2020, che di fatto ha inasprito la normativa riguardante “le misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale”, non ha modificato l’articolo inerente le “Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero”.

Per quanto più strettamente riguarda l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari, l’allegato 20 al DPCM identifica i paesi extracomunitari in 3 elenchi:

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

Per i cittadini soggiornanti in questi paesi la normativa attuale consente l’ingresso in Italia senza necessità di motivazione (anche ai fini turistici).

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro.

A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia.

Per i cittadini soggiornanti in questi paesi vige attualmente il divieto di ingresso in Italia, salvo rarissime eccezioni, qui elencate:

  • Persone che hanno la residenza anagrafica in Italia, ottenuta in data anteriore a quella di emanazione del decreto di divieto di ingresso.
  • Equipaggio e personale viaggiante sui mezzi di trasporto.
  • Funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

È vietato l’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei 14 giorni precedenti, nei paesi dell’elenco E, salvo alcune eccezioni:

  • è consentito l’ingresso per:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • è consentito ai cittadini extracomunitari soggiornanti negli stati non menzionati nell’elenco D ed F dell’allegato 20, il libero accesso allo scopo di raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere:

f) – cittadino di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano

h)cittadino di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale

con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

  • è consentito ai cittadini extracomunitari soggiornanti negli stati non menzionati nell’elenco D ed F dell’allegato 20 il libero accesso quando:

via sia un legame familiare, ai sensi dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004*, con persone fisiche di cui alla
lettera f) ed h),

I cittadini che hanno diritto all’ingresso in base alle norme del DPCM, devono comunque attenersi ai disposti degli artt. 7 “Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero” ed 8 “Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero” del presente DPCM.

Premesso tutto ciò è consigliabile verificare anche le varie limitazioni previste dagli altri paesi.

Non è detto che, anche per i cittadini extracomunitari a cui è consentito l’ingresso nel territorio italiano, sia consentita l’uscita dal paese di residenza.

 

* Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «cittadino dell’Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2) «familiare»:

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.  

Articolo 3 Aventi diritto

  1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
  2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 

Estratto del DPCM relativo alle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

Testo completo del DPCM:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg

Per verificare aggiornamenti, scaricare il modello di autocertificazione:
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Aggiornamenti sulla situazione globale:
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio